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Tribunali Emilia-Romagna > Pubblico impiego
Data: 14/03/2000
Giudice: Vezzosi
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Manghi + altri / Ministero della Pubblica Istruzione
TRIBUNALE DI PARMA - D.M. 184/99 E DIRITTO DI OPZIONE di personale ausiliario tecnico e amministrativo (ATA)


Le norme che prevedono la fornitura, da parte di comuni e province, di personale ausiliario tecnico e amministrativo (ATA) alle scuole statali, sono state abrogate dall'art. 8, c. 2 della legge 3.5.99 n. 124 (cui è seguito l'attuativo D.M. 23.7.99 n. 184), il quale ha stabilito che tale personale passi alle dipendenze dello stato "nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei detti profili". Tale disposizione normativa ha tuttavia consentito "l'opzione per l'ente di appartenenza", entro 3 mesi dall'entrata in vigore di essa stessa legge, "relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale". E' accaduto che alcuni dipendenti dell'Amministrazione provinciale di Parma inquadrati nel liv. D/3 - ex 8° livello del contratto enti locali, in servizio presso scuole statali come "responsabili amministrativi", a fronte del fatto che il D.M. 184/99 ha stabilito che alle dipendenze dello Stato i responsabili amministrativi siano inquadrati nel livello C/1 - ex 5° livello, abbiano esercitato la detta opzione per rimanere alle dipendenze della Provincia. Quest'ultima ha negato che la richiesta fosse legittima, così che i lavoratori hanno proposto un ricorso d'urgenza contro la Provincia stessa e contro il Ministero della Pubblica Istruzione. Il Giudice del lavoro, affermata la giurisdizione dell'Ago, ha accolto il ricorso, respingendo la tesi dei convenuti secondo cui l'opzione sarebbe stata esercitabile solo a fronte di un previsto mutamento delle concrete mansioni svolte prima dell'entrata in vigore della legge 124/99. Secondo il Tribunale, invece, in base alla norma citata, "è necessario che vi sia un'equivalenza di grado («qualifica funzionale») e figura lavorativa («profilo professionale») fra ciò che si rivestiva presso l'ente di appartenenza e ciò che si rivestirà alle dipendenze dell'Amministrazione statale". Ritenuto esistente (anzi in re ipsa) anche il periculum in mora, il Tribunale ha ordinato la reintegrazione dei ricorrenti nei ruoli del personale provinciale, nella stessa qualifica e profilo professionale precedentemente goduti. Sono conformi Trib. Piacenza 24.1.2000 (est. Marchetti), confermata in sede di reclamo e Tribunale Ancona 6.12.99 (est. Scerrato) mentre è contraria (avendo esaminato solo il profilo del "periculum") Trib. Modena 15.2.2000 (est. Bisi)